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Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE
1. E' costituita una Fondazione denominata “ACHILLE GRANDI PER IL BENE COMUNE”.
2. La Fondazione è regolata dal presente statuto, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 2 - SEDE E DURATA
1. La Fondazione ha sede in Roma, Via Giuseppe Marcora n. 18/20.
2. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 - SCOPI
1. Scopo della Fondazione è perseguire su tutto il territorio nazionale i seguenti obiettivi:
a) sviluppare e promuovere pensiero politico mettendo al centro la DSC (Dottrina Sociale della Chiesa);
b) mettere in rete esperienze d’impegno civile, azione sindacale e cultura politica;
c) promuovere cittadinanza attiva e formazione politica;
d) creare strumenti di elaborazione e di proposta politica;
e) sviluppare competenze ed iniziative specifiche sulle politiche legate ai territori;
f) sostenere e promuovere attività legate alla formazione e al sostegno dei giovani.
Art. 4 -  ATTIVITA’
1. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione svolgerà attività strumentali ed accessorie nei seguenti e rispettivi ambiti d’intervento:
A - Rete degli esperti:
- Mettere in rete professori ed esperti nei settori d’intervento sociale, sindacale e politico per produrre pensiero politico finalizzato ad elaborare proposte concrete ed innovative.
B - Amministratori locali
- Sostenere servizi e momenti d’approfondimento e d’interscambio tra i dirigenti politici al fine di sviluppare le politiche locali.
D - Scuola di formazione politica
- Realizzazione di modelli ed itinerari di formazione alla politica e all’amministrazione nei diversi ambiti territoriali del Paese, anche mediante l’erogazione di borse di studio od altre forme di sostegno.
C - Ricerca
- Realizzazione di studi e ricerche atti ad analizzare la società italiana.
E - Pubblicazioni
- Dare un’adeguata visibilità alle proprie attività attraverso la realizzazione di pubblicazioni di varia natura, anche a carattere digitale.
F - Campagne
- Comunicare le proprie finalità anche attraverso iniziative quali campagne e/o eventi di comunicazione/rappresentanza a contenuto politico, culturale, sociale ed artistico.
G - Altre attività
- Svolgere ogni altra attività, anche di natura commerciale, comunque compatibile con lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione.
Art. 5 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad euro centocinquantamila ed è conferito dalle ACLI, Socio Fondatore.
2.  Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso:
a) contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Socio Fondatore o dai Sostenitori Benemeriti;
b) rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività accessorie e strumentali della Fondazione medesima;
c) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
d) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
e) eventuali altri contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.
Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 6 mesi dalla fine di ogni esercizio, ed entro il mese di dicembre è dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
3. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.
4. E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve di capitale.
Art. 7 - FONDATORE
1. La Fondazione è costituita dalle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), con sede in Roma, unico Socio Fondatore.
Art. 8 - SOSTENITORI BENEMERITI
1.         Previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sono nominati Sostenitori Benemeriti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono al patrimonio della Fondazione con il versamento di una somma, anche una tantum, pari o superiore ad euro venticinquemila.
Art. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Sostenitori Benemeriti, se nominati
Art. 10 - NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI
1. Il Socio Fondatore nomina il Presidente della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui due designati dal Collegio dei Sostenitori Benemeriti se istituito, nonché il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sostituiti durante l’espletamento del loro incarico dal Socio Fondatore che li ha designati.
3. L’atto costitutivo indica la prima nomina dei componenti degli organi della Fondazione.
Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, oltre al Presidente della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
3. In particolare provvede a:
a) stabilire le linee di indirizzo generali della Fondazione ed attuare i relativi programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto e compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
b) approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo entro il 30 giugno  presentati dal Presidente della Fondazione;
c) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni mobili ed immobili;
d) nominare il Direttore Generale, determinandone il compenso e la durata dell’incarico;
e) approvare il regolamento interno della Fondazione, se adottato;
f) costituire, su proposta del Presidente, un Comitato scientifico con funzioni consultive, al fine di contribuire all’elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione, composto da esperti che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, siano in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione stessa;
g) deliberare, su proposta del Direttore Generale, l’assunzione del personale e altre forme di collaborazione;
h) sovrintendere alla gestione amministrativa del Direttore Generale;
i) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall’art. 27 del codice civile e alla devoluzione del patrimonio, previo parere favorevole del Socio Fondatore;
l) assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 esercizi, salvo dimissioni, impedimento o sostituzione da parte del Socio Fondatore.
Art. 12 -  PRESIDENTE
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
2. Il Presidente della Fondazione è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
3. Sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal membro più anziano fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Può delegare anche a terzi poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti; può altresì nominare coordinatori di specifiche attività.
6. Dura in carica 4 esercizi, salvo dimissioni, impedimento o sostituzione da parte del Socio Fondatore.
7. In caso di urgenza, può assumere direttamente obbligazioni e impegni di spesa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.
Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, dura in carica quattro esercizi ed i componenti sono riconfermabili.
2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli Organi della Fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo; esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SOSTENITORI BENEMERITI
1. In presenza di almeno due Sostenitori Benemeriti viene istituito il Collegio dei Sostenitori Benemeriti il quale ha la facoltà di designare al Socio Fondatore la nomina di due propri membri quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Art. 15 - CONVOCAZIONE E QUORUM
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno quindici giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. In ogni caso il Consiglio si intende ritualmente convocato e con tutti i poteri per deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le previste procedure di convocazione.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l’ora di convocazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono avere una sola delega da altro membro per deliberare alle riunioni.
Art. 16 - DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione stessa.
2. Sovrintende allo svolgimento dell’attività della Fondazione e, conformemente alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, coordina le attività della Fondazione e promuove l’individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa.
3. In particolare, il Direttore Generale assolve ai seguenti compiti:
- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il piano annuale di attività della Fondazione e ne cura l’attuazione dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- cura l’amministrazione dei fondi per la realizzazione dei programmi e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione, secondo le direttive impartite dal  Consiglio di Amministrazione;
- coordina le attività socio politiche e culturali della Fondazione;
- provvede a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali;
- propone al Consiglio di Amministrazione l’assunzione del personale necessario al buon funzionamento delle attività della Fondazione, curandone la relativa gestione;
- coordina il personale, gestisce le attività ordinarie della Fondazione con autonomia finanziaria per le spese correnti nei limiti stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario, le quali possono essere delegate a persona da lui incaricata.
Art. 17 - SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione delibera la devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 18 - NORMA TRANSITORIA
Nelle more del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione da parte della Prefettura territorialmente competente ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il Socio Fondatore, previa segnalazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, può revocare uno o più amministratori i quali, nello svolgimento delle loro funzioni, abbiano tenuto un comportamento non conforme al perseguimento degli scopi della Fondazione stessa.